Art. 33.
(Banca dati).

      1. È istituita presso la Direzione generale una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione allo sviluppo disciplinata dalla presente legge nonché la relativa documentazione.
      2. L'accesso alla banca dati è pubblico, salvi i limiti previsti dal regolamento di cui al comma 3.
      3. Le modalità di accesso alla banca dati sono disciplinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati.
      4. La Direzione generale è tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.